Le nostre transenne possono essere noleggiate per eventi sportivi, per concerti o altro.
Essendo modulari, possono essere utilizzate per delimitare percorsi e spazi grandi o piccoli.
Art.1 CONSEGNA
Sottoscrivendo il contratto di noleggio, il Conduttore dichiara di accettare integralmente i termini del contratto e le attrezzature locategli come “viste e piaciute”, e si impegna ad utilizzarle in modo idoneo al fine di non comprometterne lo stato di buona conservazione, il valore commerciale e le caratteristiche tecniche. È fatto espresso divieto al Conduttore di modificare e riparare il materiale noleggiato. Il corrispettivo di locazione verrà calcolato sulla basa della effettiva durata del noleggio e precisamente dalla data di consegna della merce al Conduttore fino alla di effettiva restituzione della stessa presso il magazzino del Locatore sito in Ruvo di Puglia (70037), Via Scarlatti, n. 1 negli orari di apertura 7:30 – 12:30, 15:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì. Il Locatore fatturerà il canone alla riconsegna dell’attrezzatura locata.
Art. 2 RESTITUZIONE E CONTROLLO
Al momento della riconsegna il Locatore effettuerà un esame della merce restituita dal Conduttore, al fine di verificarne lo stato iniziale. Ad esito positivo il Locatore accetterà la merce riconsegnata e tale accettazione costituirà la data di termine del noleggio ai fini del calcolo del corrispettivo. Nel caso in cui il Locatore ravvisi danneggiamenti, alterazioni o mancata restituzione di parte dell’attrezzatura locata, detto Locatore pretenderà l’importo della merce danneggiata a titolo di risarcimento danni che tratterrà dal deposito cauzionale infruttifero versato dal Conduttore. È nella facoltà del Conduttore richiedere il consenso del Locatore ad un eventuale posticipo della data di restituzione, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di questa. Il Conduttore non potrà tuttavia trattenere la merce locatagli oltre la data di restituzione senza un consenso scritto del Locatore e controfirmato dal Conduttore. Qualora il Conduttore trattenga arbitrariamente le attrezzature oltre la data di restituzione, il Locatore pretenderà il raddoppio degli importi previsti nel presente contratto per il periodo di trattenimento arbitrario della merce che tratterrà dal deposito cauzionale infruttifero versato dal Conduttore. In ogni caso, nessuna riduzione della durata della locazione prevista comporterà una riduzione del corrispettivo di noleggio prestabilito, neanche in conseguenza del mancato utilizzo del materiale per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
Art. 3 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Conduttore, al momento della prenotazione della merce, verserà un importo pari al 10 (dieci) % dell’importo di locazione. Tale importo non sarà restituito in caso di disdetta intervenuta anche prima del ritiro della merce prenotata. Tale importo dovrà essere restituito al Conduttore solo nel caso in cui, al momento del ritiro della merce, questa non fosse nella disponibilità del Locatore. Il rimanente importo del 90 (novanta) % sarà saldato al momento della effettiva riconsegna della merce. Contestualmente al ritiro il Conduttore versa, un assegno bancario dell’importo pari al valore corrente di mercato della merce locata intestato al Locatore a titolo di deposito cauzionale infruttifero. Il deposito cauzionale verrà restituito dal Locatore al Conduttore ad esito positivo dell’esame svolto sulla merce da questi restituita.
Art. 4 PROPRIETÀ e RESPONSABILITÀ
La proprietà delle attrezzature oggetto del presente contratto è e resterà del Locatore. Il conduttore si impegna a non cederle, sublocarle, sottoporle in pegno o comunque disporne per finalità diverse dalla destinazione d’uso loro propria. Il Locatore non assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia relativamente a qualsiasi danno che possa derivare dall’utilizzo delle attrezzature noleggiate. Il Conduttore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna altresì a provvedere personalmente all’assicurazione delle attrezzature locate. Il Conduttore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto se non formalmente autorizzato per iscritto dal Locatore in data anteriore a detta cessione. Per quanto non espressamente previsto nel seguente contratto si applicano le rilevanti norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili.
Art. 5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Giurisdizione e risoluzione delle controversie: Il presente contratto è regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in questi articoli. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, e/o all’esecuzione, e/o alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trani.